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NASpI 2025: Nuove Regole per l’Accesso in Caso di Dimissioni o Risoluzione Consensuale

A partire dal 1° gennaio 2025, l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI subirà importanti modifiche in seguito all’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il nuovo requisito, introdotto dall’articolo 1, comma 171, di questa legge, interviene sul Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, apportando modifiche sostanziali all’articolo 3, comma 1, con l’aggiunta della lettera c-bis.

Nuovo requisito per chi ha rassegnato le dimissioni nei 12 mesi precedenti

Il cambiamento principale riguarda i lavoratori che hanno cessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti a un evento di disoccupazione involontaria. In questi casi, per poter accedere alla NASpI, il lavoratore dovrà dimostrare di aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e la successiva cessazione involontaria.

Quando si applica la nuova norma?

La nuova regola si applica solo agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025. Questo significa che le dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere avvenute entro i 12 mesi precedenti a questa data o, comunque, precedere una nuova disoccupazione involontaria avvenuta a partire da gennaio 2025.

Esclusioni previste dalla normativa

Non tutte le dimissioni sono penalizzanti ai fini NASpI. Sono escluse dal nuovo requisito:

  • Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, mobbing, molestie, ecc.);
  • Le dimissioni durante il periodo tutelato per maternità o paternità (art. 55 del D.lgs. 151/2001);
  • Le risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966, che possono ancora garantire l’accesso diretto alla NASpI.

Anche casi specifici, come il rifiuto del trasferimento a una sede oltre 50 km dalla residenza o non facilmente raggiungibile (oltre 80 minuti con i mezzi pubblici), sono salvaguardati e non richiedono il nuovo requisito contributivo.

Il periodo utile per maturare le 13 settimane

Le tredici settimane di contribuzione devono essere maturate dalla data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) fino alla data della cessazione involontaria per la quale si intende richiedere la NASpI. Non valgono, quindi, i consueti quattro anni di osservazione ma solo l’arco temporale tra i due eventi lavorativi.

Quali contributi sono validi?

Per soddisfare il nuovo requisito, sono ritenute valide:

  • Le settimane retribuite con contribuzione piena (rispettando il minimale);
  • I contributi figurativi per maternità obbligatoria o congedo parentale se retribuito e in costanza di rapporto di lavoro;
  • I periodi lavorati all’estero nei Paesi convenzionati (se cumulabili);
  • I giorni di assenza per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno;
  • I contributi agricoli (cumulabili, con il criterio di 6 giornate per 1 settimana).

Lavoro successivo anche a termine

Un dettaglio importante è che, sebbene la cessazione volontaria debba riguardare un rapporto a tempo indeterminato, il nuovo rapporto di lavoro terminato involontariamente può essere anche a tempo determinato. Questo consente una maggiore flessibilità per i lavoratori nel cercare nuove opportunità tra un impiego e l’altro, senza perdere il diritto alla NASpI se si rispettano le condizioni.

Conclusione

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, cambia profondamente il quadro normativo relativo alla NASpI per chi ha lasciato volontariamente un lavoro a tempo indeterminato. L’introduzione del requisito delle 13 settimane di contribuzione rappresenta un filtro volto a evitare abusi, ma al contempo tutela le situazioni più fragili e legittime, come quelle legate alla genitorialità o a dimissioni per giusta causa. È fondamentale, per chi intende richiedere la NASpI nel 2025, conoscere bene le nuove regole e pianificare attentamente eventuali passaggi tra un lavoro e l’altro.

Fonte:
Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025

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