
Mobilità in deroga: cos’è, a chi spetta e come fare domanda
La mobilità in deroga è una misura di sostegno economico rivolta ai lavoratori licenziati che non hanno diritto agli ammortizzatori sociali ordinari, come la NASpI o la mobilità ordinaria. Si tratta di un’indennità concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province autonome, a seguito di specifici accordi con le parti sociali.
A chi è rivolta
Il beneficio è destinato ai lavoratori subordinati – inclusi apprendisti e lavoratori somministrati – licenziati da imprese, come definite dall’art. 2082 del Codice Civile, per i quali non sussistono i requisiti per altre prestazioni legate alla cessazione del rapporto di lavoro. I beneficiari devono essere indicati nei decreti interministeriali (per aziende pluriregionali) o regionali.
Requisiti principali
- Anzianità di almeno 12 mesi presso il datore di lavoro (di cui almeno 6 mesi di attività lavorativa effettiva);
- Presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro o a un percorso di riqualificazione;
- Inclusione in un decreto di concessione regionale o ministeriale;
- Ulteriori requisiti possono essere previsti dagli accordi quadro regionali.
Decorrenza e durata
La durata del trattamento è stabilita da decreti regionali o interministeriali. In generale, varia in base a quanti mesi di mobilità in deroga sono già stati percepiti dal lavoratore.
Non è prevista alcuna proroga una volta esaurita la durata massima.
Lavoratori con almeno 3 anni (anche non continuativi) di mobilità in deroga:
- 2014: fino a 5 mesi, estendibili a 8 per chi risiede in aree svantaggiate (DPR 218/1978).
- Dal 2015: il trattamento non può più essere erogato.
Lavoratori con meno di 3 anni di mobilità in deroga:
- 2014: fino a 7 mesi (+3 per le aree svantaggiate).
- 2015: fino a 6 mesi (+2 per le aree svantaggiate).
- 2016: fino a 4 mesi (+2 per le aree svantaggiate).
- Durata massima complessiva: 3 anni e 5 mesi (con estensione solo per le aree svantaggiate).
La decorrenza parte dal giorno successivo al licenziamento o alla fine del precedente trattamento.
Importo dell’indennità
L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione di riferimento, nei limiti massimi previsti per la mobilità ordinaria. Tuttavia, l’importo è soggetto a diverse riduzioni:
- Primo anno: nessuna riduzione.
- Dal 13° al 24° mese: riduzione del 10%.
- Dal 25° al 36° mese: riduzione del 30%.
- Oltre il 36° mese: riduzione del 40%.
L’importo è inoltre soggetto alla riduzione del 5,84% (Legge n. 41/1986) e prevede l’erogazione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) se spettante.
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Decadenza
Il lavoratore perde il diritto al trattamento se rifiuta di:
- Presentare la DID;
- Partecipare a un percorso di riqualificazione professionale.
Come fare domanda
Il lavoratore deve presentare domanda online all’INPS entro 60 giorni da:
- Data del licenziamento;
- Fine della prestazione precedente;
- Data del decreto di concessione (se posteriore agli eventi sopra indicati).
Canali disponibili:
- Portale web INPS;
- Contact center INPS: 803 164 (da fisso) o 06 164 164 (da mobile);
- Enti di patronato e intermediari abilitati.
Alcune regioni richiedono una domanda aggiuntiva da presentare a livello regionale. È quindi importante verificare le disposizioni previste dall’accordo quadro della propria Regione o Provincia autonoma.
Fonte; INPS
Avviso: Le informazioni fornite sono indicazioni generali. Per dettagli specifici o chiarimenti, si consiglia di rivolgersi agli uffici competenti o a un patronato.